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Registrati | Recupero Password | martedì 07/09/2010
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Il Ministero dei Trasporti ha emanato il DM n. 1061, del 18.12.09 sui divieti di circolazione per l’anno 2010, il cui testo è alla registrazione dalla Corte dei Conti ed in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed è applicabile alla circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 7,5 ton.
Una novità importante di quest’anno riguarda la riduzione di un’ora della fine del divieto, nei Sabati estivi caratterizzati dall’esodo e dal controesodo estivo: in queste giornate il divieto terminerà alle ore 23 anziché alle 24.
Altra novità interessa le deroghe al trasporto combinato strada – rotaia e strada mare: il decreto ne ha precisato meglio l’operatività, richiedendo la sussistenza dei requisiti individuati dal D.M. del 15 Febbraio 2001 (*), nell’ambito della nozione di “trasporto combinato”.
Sono state confermate le esclusioni dai divieti introdotte già a partire dal 2008, relativamente:
Nel dettaglio, le giornate in cui resterà vietata la circolazione dei mezzi pesanti nel corso del 2010, sono le seguenti:
Dalle ore 8 alle 22 tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre
Dalle ore 7 alle ore 23 a partire dal secondo Sabato di Luglio, tutti i Sabati caratterizzati dall’esodo e dal controesodo estivo:
Altri divieti parziali entreranno in vigore:
Le deroghe ai divieti sono state tutte riconfermate. Pertanto, anche nel 2010 troveranno applicazione:
Le deroghe per favorire l’intermodalità ferroviaria ed aerea
In particolare, si tratta dell’anticipazione di quattro ore della fine del divieto, prevista:
Le deroghe per favorire il trasporto combinato
Il decreto precisa l’ambito di applicazione delle deroghe volte a favorire il trasporto combinato come definito dal D.M.15.2.2001 (*), stabilendo in particolare:
Le deroghe per tener conto della particolare collocazione geografica della Sicilia e della Sardegna;
Si tratta:
Sempre per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia (fatte salve le agevolazioni sopra descritte), visti i disagi dovuti ai cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno Reggio Calabria, nonché quelli legati alle operazioni di traghettamento da/per la Calabria (purché muniti di idonea documentazione sull’origine e la destinazione del viaggio), il calendario conferma che l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di due.
Degli esoneri dal divieto per i quali NON occorre l’autorizzazione prefettizia, figurano anche i veicoli che trasportano derrate alimentari deperibili in regime ATP, e quelli che trasportano tipologie particolari di beni deperibili, quali:
A tal fine, gli automezzi adibiti al trasporto di questi prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde – base 50 cm. ed altezza 40 cm. -, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Delle esenzioni legate al rilascio dell’autorizzazione prefettizia, per il trasporto di merce deperibile diversa da quella indicata precedentemente e nei casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato alle lavorazioni a ciclo continuo. Proprio per queste lavorazioni, ricordiamo che condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione è che si tratti di “situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite”. I veicoli che viaggiano con queste autorizzazioni devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde – base 50 cm ed altezza 40 cm - , con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 20 cm, fissati in modo visibile su ciascuna delle due fiancate e sul retro.
Quanto alle autorizzazioni prefettizie, evidenziamo che:
Infine, per i mezzi che trasportano materiale esplosivo della classe I dell’A.D.R, resta confermato che, a prescindere dalla loro massa, sono sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario. Per essi, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione dalle 18.00 del Venerdì alle 24 della Domenica successiva, nel periodo che va dal 1 Giugno al 19 Settembre compresi.
Entro quattro mesi dall’entrata in vigore del calendario divieti, il Ministero - in collaborazione con la Consulta per l’autotrasporto - verificherà la necessità di apportare delle modifiche.
(*) A questo proposito, ricordiamo che il D.M. del 15 Febbraio 2001, definisce il trasporto combinato come il trasporto di cose in cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, quando ricorrono le seguenti condizioni
- la parte iniziale del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare deve superare i 100 Km in linea d’aria;
-- la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 Km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o sbarco.
Per informazioni:
Ufficio Sindacale
Angela Parma
a.parma@confartigianatobologna.it
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