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Registrati | Recupero Password | giovedì 09/09/2010
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In seguito ad una intensificazione di controlli sui mezzi di trasporto merci su strada, e dei conseguenti verbali che gli organismi preposti stanno elevando, riteniamo necessario riproporre la normativa sul trasporto in conto proprio.
La Legge 298/74 definisce Trasporto di cose in conto proprio quando :
Il mezzo adibito a trasporto in conto proprio deve essere autorizzato:
Tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci in conto proprio devono apporre una striscia rossa diagonale obliqua di cm 20, una sulla parte anteriore e una su quella posteriore.
I veicoli adibiti al conto terzi non possono essere utilizzati per trasporti di merci in conto proprio.
Durante il trasporto in regime di conto proprio, i mezzi muniti di licenza, hanno l’obbligo, per ogni trasporto effettuato, di accompagnare la merce in viaggio con :
Se la merce viene trasportata in regime di D.D.T., è sufficiente che tale dichiarazione sia riportata sul retro dello stesso.
L'elencazione e la dichiarazione devono:
Scarica il Documento di Trasporto di Cose in Conto Proprio in formato PDF
I trasporti in conto proprio effettuati con autoveicoli muniti della sola autorizzazione, sono esenti dall'obbligo della attestazione di proprietà della merce e della elencazione delle cose trasportate.
Saltuariamente si possono trasportare delle merci non incluse nella licenza e non rientranti nell’attività svolta , purché appartenenti all’intestatario o in sua disponibilità per soddisfare esigenze personali. In questo caso occorre che le merci siano accompagnate da un documento di trasporto occasionale, contenente la dichiarazione di proprietà dei beni e la motivazione della occasionalità del trasporto.
Scarica il Documento di Trasporto Occasionale di Cose in Conto Proprio in formato PDF
Sanzioni ( art. 47 legge 298/74 )
Il trasporto di cose in conto proprio con veicoli aventi massa complessiva inferiore a 6 t. ( o portata utile inferiore a 3000 Kg ) non e' soggetto ad alcuna licenza o limitazione e pertanto per il suo esercizio non e' prevista alcuna sanzione.
Si configura come trasporto abusivo e quindi sanzionato con il pagamento di una somma da € 2065,83 a € 12.394,96 l'esecuzione di trasporti :
Alle sanzioni sopra indicate si aggiunge la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca del veicolo.
Sono considerate violazioni minori:
Per informazioni:
Ufficio Sindacale
Angela Parma
a.parma@confartigianatobologna.it
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